sabato 29 marzo 2008

2° Ricorso al Giudice di Pace

Alcuni post fa ho messo un ricorso per una triplice infrazione di zona a traffico limitato verso la quale ho fatto ricorso. Per questo però ancora non ho l'esito in quanto l'udienza è il 10 aprile a roma.

Ora posto invece un ricorso che ho fatto a maggio dell'anno scorso.

- La multa consistena in svolta a sinistra quando non era possibile svoltare
- Gomme usurate
- Stop non funzionanti

Questo è stato il mio ricorso:

Oggetto: Ricorso avverso sanzione Amministrativa L. 689/81

Il sottoscritto xxxx yyyyy
Residente a XXXXXXX in WWWWWWW

Ricorre Contro

verbale di contravvenzione n° xxyyyxxx del 19/02/2007

emesso dalla polizia stradale e notificatomi il 19/01/2007

per i seguenti motivi:

Punto 2) Violazione art. 79/4 al C.D.S

Mi viene contestato che i pneumatici anteriori sono usurati oltre il limite minimo consentito dal Codice della Strada.

L'art. 237 del regolamento di attuazione del C.D.S per l'art. 79 dello stesso, relativamente all'usura dei pneumatici, prevede che la profondità degli intagli del battistrada non sia inferiore , per le autovetture, a mm. 1,60

Solo superando questo limite si incorre nella infrazione prevista dall'art. 79/4 del c.d.s
Nel caso di specie quanto mi è stato contestato, trattandosi di mero rilievo tecnico, doveva essere appurato con una rilevazione attraverso l'utilizzo di apparecchiature o misuratoriappositi che potevano e dovevano constatare SENZA OMBRA DI DUBBIO la misura della profondità del battistrada del pneumatico.
La lettera a) del citato art.237 del regolamento non fa menzione di usura lungo i bordi esterni del pneumatico, ma parla solo di lesioni che possano compromettere la sicurezza di marcia del veicolo.
La contestazione addebitatami parla unicamente di usura e non di lesioni e questa può essere comprovata UNICAMENTE da un rilevamento TECNICO con l'ausilio di un apposito misuratore.
Al momento della contestazione della infrazione citata invece, gli Agenti intervenuti si sono basati UNICAMENTE sulla propria rilevazione ottica che non può MAI anche se suffragata da "esperienza sul campo" essere alla base di una rilevata infrazione e conseguente contestazione , in quanto violerebbe il basilare diritto di ogni cittadino di equa e omogenea applicazione delle norme verso tutti in modo obiettivo e non soggettivo come è stato il caso in specie.

Punto 3) violazione art. 79/4 del C.d.S.

Mi viene contestato la inefficenza di entrambe le luci degli stop.

E' vero che si fa obbligo al conducente del mezzo di verificare che le condizioni dello stesso, prima della circolazione, siano ottimali. E' pur vero che nel caso di specie il sottoscritto aveva controllato prima di partire l'efficienza dell'impianto luci e che le stesse erano risultate in perfetta efficienza.
E' altresi vero che durante la marcia si un veicolo a parfetta sconoscenza del condiucente dello stesso per un guasto, come nel mio caso, ai fiusibili relativi alla illuminazione degli stop hanno smesso repentinamente di funzionare.
E' improponibile voler "condannare" il conducente di un mezzo , a controllare ad ogni piè sospinto se l'impinato luci piuttosto che quello acustico sia funzionante.
Può accadere , come nel mio caso, l'imponderabile completamente indipendente dalla volontà del conducente e quandio guastarsi per una rottura dei fusibili l'impinato di illuminazione degli stop;
e ciò avviene in marcia senza per questo avere il conducente la possibilità di intervenire per la riparazione del guasto perchè completamente a sconoscenza dello stesso.
A suffraggio di tanto è intervenuta anche una sentenza del 2003 del tribunale di vercelli n.320 la quale ribadisce che "non è sanzionabile ex art.79, comma 4 c.s., il comportamento del soggetto che circoli con veicolo avente dispositivo di illuminazione occasionalmente inefficiente, ma comunque tale da rendere individuabile la sagoma del mezzo, quando la marcia avvenga su untratto di strada limitato di assenza di comprovate specifiche, condizioni di pericolo. (Trib. Civ. VC, 3 giugno 2003, n.320). [RIV1003]."

Nel caso di specie il mio veicolo era PERFETTAMENTE visibile in quanto la contestazione mi è stata fatta alle ore 12,25 quindi in pieno giorno.

Relativamente al punto 1 sono cosciente della infrazione commessa e provvedo al versamento della sanzione relativa.

Voglia l' ill'mo Giudice di pace

- in via preliminare , disporre la sospensione dell'eseciutività dell'atto per la parte impugnata

- in subordine , applicare la sanzione minima prevista dalla legge

Il sottoscritto dichiare che il valore della presente causa è di Euro 148 ai sensi dell'art.9 L.488/99

Allego : fotocopia dell'atto impugnato.

F.to


Il giudice mi ha dato piena ragione su tutto. !


SPERO CHE QUESTO RICORSO POSSA ESSER UTILE A QUALCUNO CHE SI TROVA IN UNA SITUAZIONE UGUALE O SIMILE !

2 commenti:

Eva ha detto...

Ciao. Potresti indicarmi il numero della sentenza che citi, di modo che io possa citarla in un ricorso molto simile che sto redigendo per appoggiare la mia tesi (che poi è anche la tua)? Grazie! Se puoi, contattami al mio indirizzo email: eva.dipalma@gmail.com

Eva ha detto...

Ciao. Potresti indicarmi il numero della sentenza che citi, di modo che io possa citarla in un ricorso molto simile che sto redigendo per appoggiare la mia tesi (che poi è anche la tua)? Grazie! Se puoi, contattami al mio indirizzo email: eva.dipalma@gmail.com